D.p.c.m. del 2 marzo 2021

D.p.c.m. del 2 marzo 2021

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In data 2 marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’ultimo provvedimento normativo in materia di contenimento del contagio da covid19, che entrerà in vigore dal 5 marzo e sarà valido fino al 6 aprile p.v. Per quanto attiene allo svolgimento delle attività sportive e delle competizioni di rilevanza nazionale come previste dal C.O.N.I., il quadro normativo vigente resta immutato, con la previsione di tre aree differenziate, che potranno anche variare nei diversi Comuni a seconda dei provvedimenti adottati a livello territoriale.

Zona gialla: sono consentite a porte chiuse le competizioni riconosciute dal C.O.N.I. e  gli allenamenti ad esse finalizzati, sia all’aperto sia al chiuso, per i soli Atleti in possesso di tessera agonistica. L’attività degli Atleti tesserati come non agonisti può essere svolta unicamente all’aperto, anche in forma organizzata.

Zona arancione: come la zona gialla, ma con necessità di giustificare gli spostamenti per raggiungere il luogo di gara o di allenamento se al di fuori del proprio Comune, con apposita dichiarazione rilasciata dalla Società da allegare all’autocertificazione ministeriale.

Zona rossa: consentiti gli allenamenti degli Atleti Agonisti e lo svolgimento delle competizioni del calendario federale, mentre sono sospese le attività degli Atleti non agonisti svolte in forma organizzata non individuale, anche se svolte all’aperto.

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